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APE, la Lombardia aggiorna i criteri per l’accertamento di conformità

Posted by maiurano_editor on 27 Gennaio 2018
| News
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Il Decreto 53/2018 rivede le modalità di verifica degli errori gravi e minori: l’obiettivo, concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti

Dalla superficie utile al volume netto dichiarato, dal mancato inserimento di interventi raccomandati ad errati dati catastali.  La Regione Lombardia ha pubblicato, sul bollettino ufficiale dell’11 gennaio scorso, il Decreto n. 53/2018 che integra e aggiorna i criteri per l’accertamento della conformità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’obiettivo dei tecnici regionali – come indicato dall’art. 5 del decreto ministeriale del 26.6.2015, è cercare di concentrare i controlli sulle classe energetiche più efficienti. In tal senso, la metà delle verifiche sarà fatto selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 (per quelli redatti ai sensi del decreto n. 6480/2015), nonché A e A+ (per gli APE redatti ai sensi del decreto n. 5796/2009). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G. La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale avverrà in maniera casuale. Come stabilito dalle legge regionale 24/2014, sarà ILspa, società di Infrastrutture Lombarde, a dover effettuare i controlli, che avranno cadenza annuale.

Riscontro di errori gravi

Se le verifiche accerteranno degli errori gravi, sarà avviato il procedimento per la contestazione della violazione, con l’invio del verbale al soggetto certificatore e conseguente annullamento dell’APE.

Ecco i nuovi parametri di riferimento per la contestazione di errori gravi:

  • Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche;
  • Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%);
  • Volume netto dichiarato (la valutazione sarà negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sarà superiore al 20%);
  • Orientamento dell’edificio (la valutazione si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore a 45°);
  • Superficie elemento disperdente verso l’esterno (la valutazione si considera negativa se più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore al 30%);
  • Inserimento Fonti Energetiche Rinnovabili (la valutazione viene effettuata con foto aerea).
  • Riscontro di errori minori

In caso di errori minori, la normativa prevede l’obbligo di aggiornamento dell’APE, in conformità alla procedura di calcolo vigente alla data del primo deposito presso il CEER (Catasto Energetico Edifici Regionale), in capo al soggetto certificatore entro 30 giorni dalla notifica della violazione. In caso di mancato aggiornamento, sarà comminata la sanzione.

Ecco i nuovi errori minimi contemplati:

  • Firma digitale apposta all’APE;
  • Mancato inserimento di interventi raccomandati;
  • Errati dati catastali.
    (fonte www.ingegneri.info)

 

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