Secondo il Tar Lombardia, il titolo decade solo per la mancata osservanza dei termini di realizzazione, ed è illegittimo ingiungere la demolizione a causa del mancato ritiro
Il Tar Lombardia, sez. II, con la sentenza n° 2173 del 14 novembre 2017, afferma che il permesso di costruire:
- diviene efficace dal suo rilascio, non essendo a tal fine necessario che lo stesso venga comunicato all’interessato;
- mantiene la sua efficacia anche se non viene ritirato materialmente dal destinatario;
- decade solo per la mancata osservanza dei termini di realizzazione dell’opera: inizio lavori entro un anno dal rilascio; ultimazione entro tre anni dall’inizio lavori.